| Che cosa si deve fare per ottenere la detassazione? |
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L’imprenditore deve effettuare un investimento, con acquisto o attraverso locazione finanziaria/operativa, in nuovi impianti o apparecchiature contenute nella tabella 28 del codice Ateco, collegabili tecnologicamente e funzionalmente alla propria attività. Non serve sapere prima dell’acquisto se la società venditrice delle apparecchiature e degli impianti oggetto dell’investimento appartenga al codice Ateco esatto; l’importante è che nella fattura si faccia esplicito riferimento alle voci indicate nella tabella 28 che comprende una svariata gamma di attrezzature e macchine: dai cuscinetti a sfere e strumenti di misura anche portatili a carrelli elevatori, forni, macchine utensili, incluse le parti e gli accessori. |
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| Chi beneficia della detassazione? |
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Gli utilizzatori professionali, ovvero tutti i soggetti che
producono e hanno un reddito d’impresa ottenuto con apparecchiature e macchinari (beni strumentali): persone
fisiche, artigiani, ditte individuali, imprese familiari, società
di persone (snc, sas) e società di capitali (srl, spa). |
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| In cosa consiste l’agevolazione della detassazione degli
investimenti dal reddito d’impresa? |
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Se si acquistano o si ottengono in leasing finanziario le
apparecchiature nuove - indicate nella tabella 28 del
codice Ateco 2007 - è possibile portare in diminuzione
dall’utile imponibile tassabile nell’anno dell’investimento,
il 50% del valore del costo dell’investimento
stesso. |
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| Il costo detassabile sostenuto per l’investimento
cosa comprende? |
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Il costo delle apparecchiature nuove e i costi di diretta
imputazione: spese di progettazione, trasporti, spese
di installazione, onorari per perizie e collaudi, spese di
montaggio e posa in opera, spese di messa a punto. |
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| E cosa esclude? |
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Le opere edili e, nel caso del leasing finanziario, gli interessi
finanziari ed eventuali costi di marketing, ricerca e
sviluppo dell’investimento. |
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| Il leasing “operativo” effettuato direttamente dal
produttore crea problemi? |
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Sì, solo nel caso non sia prevista dal produttore del
bene, che poi lo cede in locazione, la clausola di riscatto da parte dell’utilizzatore/investitore (Circolare
ministeriale 44/09). |
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| Esempio |
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Utile 2010: 100.000 euro
costi: 50.000 euro
utile fiscale tassabile: 50.000 euro
imposte da pagare (27,5% per la Srl) = 13.750 euro
investimento effettuato: 80.000 euro
detassazione Tremonti-ter :40.000 euro
nuovo utile tassabile 50.000 - 40.000 = 10.000 euro
imposte da pagare (27,5%) = 2.750 euro |
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| Entro quando si deve fare l’investimento? |
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Il termine dell’agevolazione è il 30 giugno 2010, ricordando
che il dato rilevante ai fini del limite temporale di validità dell’agevolazione è il momento della consegna
o della spedizione del bene all’utilizzatore. |
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| Quando si utilizza il beneficio fiscale? |
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Nella dichiarazione dei redditi del 2011, consultando il
proprio professionista fiscale per la compilazione delle
dichiarazioni dei redditi. |
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| Servono particolari regimi contabili? |
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| No, anche le imprese in contabilità semplificata possono utilizzare la detassazione. |
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| Se l’attività che produrrà reddito d’impresa è
nuova, l’agevolazione vale ancora? |
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Sì, l’agevolazione vale anche per le società neocostituite
che solitamente sono in perdita fiscale per i primi
anni. In questo caso la perdita, derivante dal beneficio
Tremonti-ter è illimitatamente riportabile qualora
la detassazione a seguito dell’investimento effettuato
avvenga nei primi tre periodi d’imposta. |
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| Se l’azienda che investe nel 2010 è un’impresa
“minore” la perdita fiscale come si deduce? |
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L’impresa minore in regime di contabilità semplificata
(come le persone fisiche e le società di persone con
ricavi non superiori a euro 309.874,14 se svolgono attività
di prestazione di servizi e di euro 516.456,90 se
svolgono attività diverse dai servizi) possono dedurre la
perdita esclusivamente nello stesso esercizio. Il socio
della società di persone dovrà quindi avere nel periodo
d’imposta dell’agevolazione un reddito da abbattere di
qualsiasi natura (capitale, lavoro, fabbricati ecc). |
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| Quando si perde il beneficio della detassazione? |
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Cessione dei macchinari entro il secondo periodo d’imposta
successivo all’acquisto (entro il terzo anno); uso
degli investimenti per finalità estranee all’esercizio d’impresa;
mancato utilizzo del diritto di riscatto del leasing. |
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| In caso di cessione dell’attività d’impresa cosa
accade al beneficio di detassazione? |
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| Il beneficio di detassazione non decade in caso di cessioni
o conferimenti di ramo d’azienda per l’acquirente dell’impresa, purché il bene d’investimento rimanga
nell’ambito dell’attività d’impresa per il quale è stato
acquistato. |
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| Se l’impresa è in liquidazione si può godere lo
stesso del beneficio fiscale? |
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| La risposta è affermativa in quanto la Tremonti-Ter a
differenza della legge 357-1994, non fa riferimento ai soggetti “in attività”. |